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LEGGE 10 agosto 1950, n. 676

Concessione di un assegno di caroviveri temporaneo a favore dei pensionati dell'Ente fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto.

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Testo in vigore dal:  22-9-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A partire dal 1 luglio 1949, ai titolari di assegni vitalizi liquidati o da liquidare dall'"Ente fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto" è concesso un assegno di caroviveri temporaneo nella misura di lire 24.000 annue lorde a favore di titolari di assegni diretti e di lire 18.000 annue lorde a favore di titolari di assegni indiretti e di riversibilità.