stai visualizzando l'atto

LEGGE 10 agosto 1950, n. 666

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere mutui agli Istituti autonomi per le case popolari per far fronte al disavanzo di gestione per l'esercizio 1947-48.

nascondi
Testo in vigore dal:  7-9-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui sino alla concorrenza di lire 500.000.000 agli Istituti autonomi per le case popolari, per far fronte al disavanzo di gestione dell'esercizio finanziario 1947-48.
Detti mutui, da ammortizzare in quaranta annualità costanti, sono concessi nella misura da determinarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro, sulla scorta del bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di amministrazione degli istituti stessi.
Gli interessi relativi sono calcolati al saggio vigente al momento della concessione per i mutui della Cassa depositi e prestiti.