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LEGGE 30 luglio 1950, n. 738

Norme sul trattamento economico degli ufficiali generali e superiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica collocati nella riserva o nell'ausiliaria ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, nonchè degli ufficiali inferiori della Marina collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio ai sensi del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490.

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Testo in vigore dal:  6-10-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Nei riguardi degli ufficiali generali e superiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, collocati nella riserva o in ausiliaria ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, anteriormente al 1 giugno 1947 nonché nei riguardi degli ufficiali inferiori della Marina, collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio in base al regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490, l'assegno mensile previsto dall'art. 5, lettera c), del decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, nonché dagli articoli 4, lettera c) e 5 lettera b), del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490, è riliquidato, con effetto dal 1 giugno 1947, tenendo conto delle nuove misure degli stipendi previste dal decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, ferma restando comunque la data di decorrenza dei singoli provvedimenti di collocamento nella riserva o in ausiliaria o di dispensa dal servizio.