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LEGGE 30 luglio 1950, n. 589

Disposizioni per l'alienazione di navi mercantili a stranieri.

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Testo in vigore dal:  1-9-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Fino al 31 dicembre 1953, le norme di cui agli articoli 156 e 1184 del Codice della navigazione sono estese all'alienazione di navi o carati di navi, in costruzione, ovvero già costruite ma non ancora nazionalizzate, per conto di cittadini, di società o di enti nazionali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1950

EINAUDI DE GASPERI - PICCIONI - SIMONINI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI