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LEGGE 28 luglio 1950, n. 737

Costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica e della Guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/01/1965)
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Testo in vigore dal:  19-1-1965
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per la concessione, da parte dello Stato, in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, del contributo di cui all'art. 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408, per mutui che l'Istituto medesimo contrarrà con la Cassa depositi e prestiti o direttamente con altri enti per la costruzione di alloggi da cedere in locazione ad ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo o in carriera continuativa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza sono autorizzati impegni nei seguenti limiti:
lire 154.000.000 nell'esercizio 1949-50;
lire 154.000.000 nell'esercizio 1950-51;
lire 159.500.000 nell'esercizio 1951-52.
La somma complessiva di lire 16.362.500.000 occorrente per il pagamento dei contributi previsti dal comma precedente sarà stanziata in bilancio in ragione di lire 154.000.000 nell'esercizio 1949-50, di lire 308.000.000 nell'esercizio 1950-51, di lire 467.500.000 annue negli esercizi dal 1951-52 al 1983-84, di lire 313.500.000 nell'esercizio 1984-85 e di lire 159.500.000 nell'esercizio 1985-86.
Le somme occorrenti per il pagamento delle annuali di cui al presente articolo saranno iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze per l'esercizio 1949-50 e corrispondenti degli esercizi successivi fino al 1985-86 compreso.
((Sono pure autorizzati limiti di impegno di lire 50.000.000 per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 1964 e di lire 50.000.000 per l'esercizio 1965 per la concessione da parte dello Stato in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato del contributo di cui all'art. 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408, sui mutui che l'Istituto medesimo contrarrà con la Cassa depositi e prestiti o direttamente con altri enti per la costruzione, su aree scelte dal Ministero dell'interno e in base a progetti approvati dallo stesso Ministero, di alloggi da cedere in locazione ad ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo o in servizio continuativo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
La somma complessiva di lire 3.500.000.000 occorrente per il pagamento delle annualità di cui al comma precedente sarà iscritta in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno in ragione di:
lire 50 milioni per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964;
annue lire 100 milioni per gli esercizi dal 1965 al 1998;
lire 50 milioni per l'esercizio 1999))
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