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LEGGE 28 luglio 1950, n. 675

Autorizzazione di una seconda spesa di lire 900.000.000 occorrenti per l'applicazione dell'art. 57 del Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze alleate ed associate.

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Testo in vigore dal:  22-9-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per i lavori, le forniture e le prestazioni da eseguirsi in applicazione dell'art. 57 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, e ratificato con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, nonché in applicazione dell'art. 2 (b) del Protocollo delle quattro Potenze, firmato a Parigi contemporaneamente al Trattato, e autorizzata una seconda spesa di lire 900.000.000 da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.