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LEGGE 28 luglio 1950, n. 634

Esenzione da ogni tassa di bollo per le domande intese ad ottenere il rilascio dei documenti necessari per corredare le istanze di pensione di guerra.

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Testo in vigore dal:  31-8-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le domande dirette ad ottenere il rilascio dei documenti di stato civile, di quelli matricolari e sanitari, nonché degli altri indispensabili per corredare le istanze di pensioni e di assegno di guerra, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 20 marzo 1948, n. 478, sono esenti da ogni tassa di bollo, purché in detti documenti, si faccia espressa menzione dell'uso cui sono destinati.