stai visualizzando l'atto

LEGGE 28 luglio 1950, n. 595

Modificazioni alla legge 24 luglio 1942, n. 1023, che costituisce un fondo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  2-9-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

L'art. 2, primo comma, della legge 24 luglio 1942, n. 1023, è modificato come segue:
"dal contributo annuo globale di lire 10 milioni a carico delle Camere di commercio, industria e agricoltura, la cui misura per ogni singola Camera sarà determinata di anno in anno dal Ministero dell'industria e del commercio in rapporto alle entrate previste nei bilanci camerali per imposte e sovraimposte, ed il cui versamento al Fondo autonomo per le borse di pratica commerciale all'estero sarà effettuato dalle Camere stesse con le modalità stabilite dal regolamento, entro il secondo trimestre dell'anno".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1950

EINAUDI DE GASPERI - LOMBARDO - TOGNI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI