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LEGGE 15 luglio 1950, n. 576

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951.

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Testo in vigore dal:  29-8-1950

Art. 3


È autorizzata per l'esercizio finanziario 1950-51 la spesa di lire 31.500.000.000 per provvedere, in relazione ai danni prodotti da eventi bellici, alla riparazione e alla ricostruzione di beni dello Stato, agli interventi di interesse pubblico, nonché, in base alle disposizioni vigenti relative ai danni prodotti da eventi bellici, contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543 - integrate, per quanto riguarda il ripristino degli edifici di culto e di beneficenza, dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, e dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 736 - nel decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 240, nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, e 21 ottobre 1947, n. 1377 e nella legge 25 giugno 1949, n. 409:
a) alla ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza e degli edifici di culto, nonché degli edifici scolastici e delle scuole governative industriali, commerciali, agrarie ed artistiche di proprietà delle scuole stesse;
b) alla riparazione di alloggi di proprietà privata, da destinarsi alle persone rimaste senza tetto in dipendenza degli eventi bellici;
c) alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti e alla ricostruzione dei propri alloggi danneggiati o distrutti dalla guerra, per destinarli alle persone rimaste senza tetto in dipendendenza di eventi bellici;
d) alla concessione dei contributi straordinari in capitale previsti dall'art. 56 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;
e) alla colmatura di buche e fosse scavate da bombe e proiettili.