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LEGGE 15 luglio 1950, n. 576

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951.

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Testo in vigore dal:  29-8-1950

Art. 2


Per l'esercizio finanziario 1950-51 sono autorizzate:
1) la spesa di lire 14.850.000.000 per provvedere, a cura e a carico dello Stato e con pagamenti non differiti, alle riparazioni, alle sistemazioni ed al completamento di opere pubbliche esistenti di carattere straordinario;
2) la spesa di lire 600.000.000 per il recupero, la sistemazione e la rinnovazione dei mezzi effossori e per le escavazioni marittime;
3) la spesa di lire 1.000.000.000 per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;
4) la spesa di lire 150.000.000 per la liquidazione, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1030, degli oneri relativi alle opere pubbliche già eseguite in Albania;
5) la spesa di lire 500.000.000 per la sistemazione dei titoli di spesa estinti emessi in dipendenza della gestione temporanea del Governo Militare Alleato e non contabilizzati in uscita dalle Tesorerie, per la reintegrazione delle contabilità speciali da cui sono stati attinti i fondi per spese attinenti ai servizi del Ministero dei lavori pubblici e per la regolazione contabile delle partite concernenti spese effettuate con anticipazioni fatte dal Governo Militare Alleato direttamente a uffici dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici o ad altri organi statali che si sono sostituiti a tali uffici;
6) la spesa di lire 200.000.000 per la liquidazione degli oneri relativi ad opere autorizzate dal Governo Militare Alleato;
7) la spesa di lire 100.000.000 per la liquidazione degli oneri relativi ad opere già eseguite anteriormente alla liberazione;
8) la spesa di lire 4.850.000.000 per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie, a pagamento non differito, di competenza degli enti locali nell'Italia meridionale ed insulare, in applicazione del secondo comma dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589.