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LEGGE 12 luglio 1950, n. 591

Abolizione delle cauzioni commerciali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/01/1952)
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Testo in vigore dal:  2-9-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'obbligo di cauzione imposto per il rilascio di licenze di vendita al pubblico di merci, sia all'ingrosso che al minuto, con l'art. 2 del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2501, e per il commercio ambulante con l'art. 8 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, è abolito.