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LEGGE 8 luglio 1950, n. 523

Determinazione dell'importo dell'indennità di contingenza da corrispondere agli invalidi di guerra di prima categoria per il semestre gennaio-giugno 1950.

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Testo in vigore dal:  12-8-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

L'importo della indennità di contingenza istituita a favore degli invalidi di guerra di prima categoria dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299, è determinato, con effetto dalla prima rata con scadenza successiva al 1 gennaio 1950 e per un periodo di sei mesi, tenendo conto dell'indice medio del costo dell'alimentazione rilevato dall'Istituto centrale di statistica per il trimestre ottobre-dicembre 1947.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1950

EINAUDI DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI