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LEGGE 4 luglio 1950, n. 483

Disposizioni relative alla utilizzazione delle disponibilità del bilancio dell'esercizio finanziario 1948-1949.

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Testo in vigore dal:  21-7-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


In deroga all'art. 274 del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ed all'art. 6 della legge 9 dicembre 1928, n. 2783, le entrate previste da provvedimenti di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1948-1949 e non impegnate entro l'esercizio stesso, possono essere utilizzate a copertura di nuove o maggiori spese negli esercizi finanziari 1949-1950 e 1950-1951.