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LEGGE 4 luglio 1950, n. 454

Ammasso per contingente del frumento di produzione nazionale 1949-1950.

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Testo in vigore dal:  15-7-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È disposto, per la produzione nazionale 1949-1950, l'ammasso per contingente del frumento, fino ad un massimo di quintali 16 milioni.