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LEGGE 4 luglio 1950, n. 435

Abolizione della sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari.

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Testo in vigore dal:  12-7-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A partire dal 1 luglio 1950 è soppressa la sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari regolata dall'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 9 marzo 1942, n. 357, e successive modificazioni, e sospesa, sino al 30 giugno 1950 con la legge 29 luglio 1949, n. 469.