stai visualizzando l'atto

LEGGE 28 giugno 1950, n. 541

Autorizzazione alla spesa di lire 100.000.000 per l'acquisto di immobili da adibire a caserme per i Corpi armati di polizia.

nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  3-8-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la spesa di L. 100.000.000 per provvedere all'acquisto di immobili da adibire a caserme per i Corpi armati di polizia.