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LEGGE 15 giugno 1950, n. 531

Proroga della esenzione temporanea dell'imposta di ricchezza mobile a favore delle navi, già ammesse a fruirne in forza di leggi speciali, che siano rimaste inattive per causa dipendente dalla guerra.

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Testo in vigore dal:  15-8-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il tempo durante il quale le navi mercantili, i pontoni di sollevamento, le draghe e i rimorchiatori pontati, già ammessi a godere della esenzione temporanea dall'imposta di ricchezza mobile in forza di leggi speciali, sono rimasti completamente inattivi per causa dipendente dalla guerra, non è computato nella determinazione del periodo di esenzione.