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LEGGE 9 giugno 1950, n. 520

Aumento degli assegni familiari per i figli dei lavoratori del commercio e delle professioni e arti e per i figli dei giornalisti professionisti.

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Testo in vigore dal:  29-7-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Con effetto dal 1 gennaio 1950, la misura degli assegni familiari di carovita prevista per la gestione del commercio e delle professioni e arti della Cassa unica degli assegni stessi è maggiorata di lire 20 giornaliere per ciascun figlio di operaio o impiegato.
Con la stessa decorrenza, la misura dei relativi contributi è maggiorata del 2,30 per cento della retribuzione lorda entro il limite massimo di retribuzione assoggettabile a contributo.
Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.