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LEGGE 9 giugno 1950, n. 434

Autorizzazione di spese straordinarie del Ministero della difesa da effettuare nell'esercizio finanziario dal 1 luglio 1949 al 30 giugno 1950.

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Testo in vigore dal:  26-7-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per l'esercizio finanziario 1949-50 sono autorizzate le seguenti spese straordinarie del Ministero della difesa:
lire 100.000.000 per viaggi, indennità di missione e altre speciali indennità ai personale addetto alla bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi;
lire 1.000.000.000 per l'acquisto di automezzi e motomezzi per costituire e completare dotazioni; per l'acquisto di macchinario o attrezzature per l'impianto e ripristino di officine riparazioni e depositi carburanti di piccola capacità;
lire 50.000.000 per la bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi (escluse le spese di personale) lire 800.000.000 per la costruzione, sistemazione di impianti relativi ai campi di aviazione aperti al traffico aereo civile nazionale e per i relativi uffici di controllo statale;
lire 400.000.000 per acquisto di automezzi e motomezzi per costruire o completare dotazioni dell'Arma dei carabinieri.