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LEGGE 9 giugno 1950, n. 396

Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra.

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Testo in vigore dal:  19-7-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Le disposizioni di cui alla legge 20 agosto 1949, n. 643, relative alla proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra si applicano anche per il periodo 1 gennaio 1950, 31 dicembre 1951.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1950

EINAUDI DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI