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LEGGE 9 giugno 1950, n. 393

Disposizioni relative al diritto di contingenza sulle operazioni di credito fondiario, edilizio ed agrario di miglioramento.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/1950)
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Testo in vigore dal:  9-8-1950
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 214, concernenti l'autorizzazione agli Istituti esercenti il credito fondiario ed agli altri enti o istituti, indicati nell'art. 4 dello stesso decreto, di applicare temporaneamente un diritto di contingenza quale addizionale del diritto di commissione
((loro spettante sui capitali dati a mutuo))
già prorogate con la legge 20 maggio 1949, n. 330, continuano ad avere efficacia dal 1 gennaio 1950 fino al 1 gennaio 1955, con la seguente modificazione al secondo comma dell'art. 1 del decreto medesimo:
"La misura del diritto di contingenza non potrà, aggiunta al diritto di commissione di cui al decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 83, superare gli importi sottoindicati per ogni cento lire di capitale originariamente mutuato:
lire 1,50, per le semestralità in iscadenza nel periodo dal 1 gennaio 1950 al 1 gennaio 1951;
lire 1,40, per le semestralità in iscadenza nel periodo dal 1 gennaio 1951 al 1 gennaio 1952;
lire 1,30, per le semestralità in iscadenza nel periodo dal 1 gennaio 1952 al 1 gennaio 1953;
lire 1,20, per le semestralità in iscadenza nel periodo dal 1 gennaio 1953 al 1 gennaio 1954;
lire 1,10, per le semestralità in iscadenza nel periodo dal 1 gennaio 1954 al 1 gennaio 1955".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1950

EINAUDI DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI