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LEGGE 3 giugno 1950, n. 415

Completamento degli studi seguiti negli Istituti per l'educazione fisica.

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Testo in vigore dal:  8-7-1950
La Camera dei deputati ed il Senato nella Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per dar modo agli ex allievi delle Accademie della gioventù italiana di Roma e di Orvieto di completare il corso di studi da essi regolarmente intrapreso per il conseguimento del diploma di abilitazione all'insegnamento della educazione fisica, e non potuto ultimare per causa di servizio militare o per il cessato funzionamento di dette Accademie in seguito alla soppressione del partito nazionale fascista oppure perché dimessi da tali Accademie per motivi razziali, il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato ad istituire due corsi speciali, con lezioni ed esercitazioni teoriche e pratiche, della durata complessiva di sei mesi per ciascuno. Ogni corso sostituirà il secondo ed il terzo dei normali anni accademici che gli allievi non hanno potuto a suo tempo frequentare per le cause accennate.
Saranno ammessi al corso corrispondente al secondo anno accademico:
a) i giovani che al momento della interruzione della frequenza avevano superato gli esami per il passaggio dal primo al secondo anno;
b) previo superamento dei relativi esami, coloro che, iscritti al primo anno, tali esami non avessero ancora superati.
Analogo criterio regolerà l'ammissione al corso corrispondente al terzo anno.
Potranno senz'altro essere ammessi a sostenere l'esame di diploma i giovani che, regolarmente iscritti al terzo anno, non avessero ancora superato il detto esame.
È escluso, per gli allievi che otterranno la ammissione ai corsi speciali, l'internato.