stai visualizzando l'atto

LEGGE 27 maggio 1950, n. 535

Esenzione dal pagamento dei diritti doganali, escluso il diritto di magazzinaggio, dei materiali d'insegnamento spediti dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (U.N.E.S.C.0.) al Ministero degli affari esteri.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  16-8-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Sono esenti dal pagamento dei diritti doganali, escluso il diritto di magazzinaggio, i materiali d'insegnamento spediti dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (U.N.E.S.C.0.) al Ministero degli affari esteri.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1950

EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - VANONI - GONELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI