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LEGGE 23 maggio 1950, n. 253

Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/04/1988)
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Testo in vigore dal:  27-5-1950

Art. 35


Non può essere disposta la esecuzione della sentenza di sfratto da locali adibiti ad esercizio di farmacie senza la previa autorizzazione prefettizia.