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LEGGE 19 maggio 1950, n. 334

Nuove concessioni in materia di importazione ed esportazione temporanea (quarto provvedimento).

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Testo in vigore dal: 20-6-1950
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Alle   merci   ammesse  alla  importazione  temporanea  per  essere
lavorate,  giusta  la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre
1913,  n.  1453,  convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono
aggiunte le seguenti:
       ---->  Parte di provvedimento in formato grafico  <----