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LEGGE 30 aprile 1950, n. 270

Elevazione a lire 31.000.000 del contributo annuale a favore dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato.

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Testo in vigore dal:  15-6-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'assegno ordinario annuale per le spese di funzionamento dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2220, convertito nella legge 6 gennaio 1928, n. 1803, è elevato a lire 31.000.000, per la durata di cinque anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1949-50.