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LEGGE 29 aprile 1950, n. 286

Assicurazione contro i rischi ordinari delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali.

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Testo in vigore dal:  8-6-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le disposizioni delle leggi 3 giugno 1940, n. 767 e 11 luglio 1941, n. 935, concernenti l'assicurazione contro i rischi ordinari delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali, rimangono in vigore sino al 31 dicembre 1950.