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LEGGE 29 aprile 1950, n. 192

Proroga del termine di validità dei biglietti ferroviari per i familiari dei membri del Parlamento.

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Testo in vigore dal:  7-5-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I biglietti gratuiti per i familiari dei membri del parlamento di cui all'art. 12 della legge 5 dicembre 1941, n. 1476, hanno la validità di due anni a partire dal giorno della loro emissione.