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LEGGE 24 aprile 1950, n. 267

Revisione delle tabelle organiche degli Enti pubblici locali e conferimento dei posti disponibili al personale avventizio.

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Testo in vigore dal:  14-6-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Gli enti indicati nell'art. 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, modificato dalla legge 8 marzo 1949, n. 99, devono provvedere, qualora non vi abbiano già provveduto, alla revisione delle tabelle organiche, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, entro il 31 dicembre 1950.
I posti disponibili per effetto dei predetti provvedimenti saranno conferiti con l'osservanza delle norme contenute nel decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, modificato dalla legge 8 marzo 1949, n. 99.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 aprile 1950

EINAUDI DE GASPERI - SCELBA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI