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LEGGE 18 aprile 1950, n. 246

Franchigia doganale per talune importazioni di prodotti agricoli effettuate negli anni 1942-1945.

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Testo in vigore dal:  8-6-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Sono convalidate le esenzioni dal pagamento dei diritti doganali, esclusa l'imposta generale sull'entrata, disposte sulla base di norme emanate dal sedicente governo della Repubblica sociale italiana per i sottoelencati prodotti, comunque importati per il consumo della popolazione civile fino al 25 aprile 1945:
Voce 64 della tariffa - frumento;
" 6 5 " " - segala;
" 66-b " " - orzo altro;
" 67 " " - granturco;
" 69 " " - granaglie non nominate;
" 70 " " - farine;
" 74 " " - legumi secchi;
" 117 " " - semi oleosi;
" 918 " " - avena;
" 924 " " - semi non oleosi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 18 aprile 1950

EINAUDI DE GASPERI - PELLA - LOMBARDO - SEGNI - VANONI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI