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LEGGE 5 aprile 1950, n. 225

Modificazioni al decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 485, concernente la concessione all'industria privata della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Circumflegrea.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
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Testo in vigore dal:  3-6-1950

Art. 3


Per la esecuzione di opere e forniture di cui all'art. 1 della presente legge, compreso l'ampliamento e la sistemazione delle stazioni di Napoli (Montesanto) e di Torregaveta della ferrovia Cumana, lo Stato corrisponderà alla Società anonima per l'Esercizio di Pubblici Servizi (S.E.P.S.A.) il corrispettivo di L. 1.276.142.816 salvo le variazioni derivanti dai procedimenti di revisione di cui al successivo art. 6, e dell'eventuale applicazione del successivo art. 7, comma terzo.
Nel corrispettivo di cui al comma precedente saranno computate le rate di acconto già corrisposte alla Società in forza dell'atto 16 aprile 1948, approvato e reso esecutorio con decreto del Presidente della Repubblica del 7 maggio 1948, n. 729.