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LEGGE 5 aprile 1950, n. 206

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 612, concernente il finanziamento di lavori di completamento di edifici per ricovero ed assistenza degli invalidi di guerra.

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Testo in vigore dal:  27-5-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 612, è ratificato con la seguente modificazione:
Art. 2. - È sostituito dal seguente:
"Gli edifici predetti saranno trasferiti in uso della Opera nazionale invalidi di guerra ad eccezione del Collegio della Camilluccia a Monte Mario, comprendente i fabbricati A e B con le altre costruzioni annesse e terreno dipendente contrassegnati col numero civico 10, nonché il fabbricato finitimo recante il numero civico 12, i quali saranno trasferiti in uso della Piccola Opera della Divina Provvidenza - Don Orione".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 aprile 1950

EINAUDI DE GASPERI - ALDISIO - PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI