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LEGGE 5 aprile 1950, n. 205

Ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1517, e, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 732, concernenti revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria.

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Testo in vigore dal:  27-5-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1517, è ratificato senza modificazioni.
Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 732, è ratificato con le modificazioni seguenti:
Art. 6. - Il primo comma è sostituito dal seguente:
"Nei primi due anni dalla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1517, i periodi di anzianità di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori all'8° dei ruoli di gruppo A e B ed al 10° dei ruoli di gruppo C di cui alle tabelle annesse al decreto medesimo, sono ridotti di un anno e mezzo".