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LEGGE 5 aprile 1950, n. 190

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454, concernente il riordinamento del ruolo organico del personale dei Provveditorati agli studi.

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Testo in vigore dal:  21-5-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454, è ratificato con le modificazioni seguenti:
Art. 2. - Aggiungere, dopo il primo comma, il seguente:
"La stessa riduzione dei periodi di anzianità di grado sarà applicata per le promozioni ai gradi superiori all'8° dei ruoli di gruppo A e B ed al 10° del ruolo di gruppo C, di cui alla anzidetta tabella, per i posti resisi disponibili posteriormente alla data di attuazione del decreto legislativo 8 aprile 1948; n. 454, e fino al 30 giugno 1950".
Il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Le riduzioni di anzianità di cui ai precedenti commi non si applicano al personale che abbia fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni e di esse non si potrà, fruire per conseguire più di una promozione".
Art. 3. - Il quinto comma è sostituito dal seguente:
"Il personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi potrà partecipare al concorso riservato per il gruppo A, anche se in possesso della laurea in materie letterarie o di quella in filosofia e pedagogia, conseguite in una facoltà di magistero, ed al concorso riservato per il gruppo B, anche se in possesso del diploma di maturità classica o scientifica o dell'abilitazione magistrale, o di titolo corrispondente conseguito secondo i precedenti ordinamenti, semprechè il personale stesso abbia effettivamente esercitato, per almeno un anno, le funzioni proprie del gruppo per il quale il concorso è bandito".
Art. 3-bis (nuovo). - Le qualifiche di segretario capo di 1ª e di 2ª classe nel ruolo del personale di gruppo A dei Provveditorati agli studi sono soppresse e sostituite da quelle, rispettivamente, di vice provveditore agli studi e di segretario capo.
Art. 4. - Il primo comma è sostituito dal seguente:
"È fatto divieto di disporre il comando o il distacco di personale insegnante e non insegnante presso gli uffici scolastici provinciali e presso l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, semprechè il comando o distacco non sia già previsto da disposizioni di leggi speciali".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 aprile 1950

EINAUDI DE GASPERI - GONELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI