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LEGGE 5 aprile 1950, n. 123

Proroga al 30 giugno 1950 della validità della legge 12 ottobre 1949, n. 722, relativa alla importazione, in esenzione da dazio doganale e da diritto di licenza, di legno comune rozzo destinato alla fabbricazione di pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa).

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Testo in vigore dal:  23-4-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il quantitativo di legno comune rozzo o semplicemente spaccato, per la fabbricazione di pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa), rimasto da importare al 31 dicembre 1949, sul contingente di quintali 1.200.000 di cui alla legge 12 ottobre 1949, n. 722, può essere introdotto con le facilitazioni ed alle condizioni di cui alla legge stessa, entro il 30 giugno 1950.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 aprile 1950

EINAUDI DE GASPERI - VANONI - PELLA - SEGNI - LOMBARDO - TOGNI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI