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LEGGE 25 marzo 1950, n. 166

Norme per la sistemazione del Prestito italiano 5 per cento per la Strada ferrata maremmana.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/06/1951)
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Testo in vigore dal:  12-5-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le obbligazioni del Prestito italiano cinque per cento per la strada ferrata maremmana, in circolazione in Inghilterra, portanti la stampigliatura della Banca Hambros nonché del rappresentante del Tesoro italiano, sorteggiate dal 1940 al 1946, continuano a fruttare l'interesse contrattuale sino al 15 settembre 1947 incluso, e l'interesse dell'uno per cento, al netto da ogni ritenuta, dal 16 settembre 1947, al 31 dicembre 1948.
Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi dei titoli anzidetti resta subordinato alle condizioni e formalità prescritte per i pagamenti all'estero.