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LEGGE 15 marzo 1950, n. 176

Nuova misura degli acconti sui danni di guerra verificatisi nei territori dell'Africa italiana.

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Testo in vigore dal:  29-4-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per i danni di guerra agli oggetti di vestiario, mobilio ed altri arredi domestici sofferti nei territori dell'Africa italiana, la misura degli acconti da concedere ai danneggiati sulle liquidazioni prudenziali di cui al decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 879, è stabilita come appresso:
sulle prime duecentomila lire di indennità, il cento per cento; sulle successive duecentomila, lire, il cinquanta per cento;
sulle ulteriori duecentomila lire, il venticinque per cento;
sulla rimanenza il dieci per cento.
Nei casi in cui siano stati già corrisposti acconti sarà provveduto d'ufficio ai necessari conguagli al fine di adeguare la misura, a quella stabilita dalla presente legge.
L'acconto non può superare complessivamente le lire cinquecentomila ed è ridotto a metà qualora l'imponibile inscritto a ruolo nell'anno 1946 a nome del danneggiato, agli effetti della imposta complementare progressiva sul reddito, sia superiore a lire trecentomila, esclusi i redditi di lavoro. Se tale imponibile supera lire cinquecentomila, l'acconto non è dovuto.