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LEGGE 14 marzo 1950, n. 383

Approvazione degli Accordi di carattere economico conclusi a Torino, il 20 marzo 1948, fra l'Italia e la Francia.

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Testo in vigore dal:  2-7-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare ed il Governo a dare piena ed intera esecuzione ai seguenti Accordi conclusi a Torino, tra l'Italia e la Francia, il 20 marzo 1918:
a) Dichiarazione comune;
b) Accordo commerciale;
c) Protocollo all'Accordo commerciale;
d) Protocollo addizionale all'Accordo di pagamento del 22 dicembre 1946;
e) Scambio di Note.