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LEGGE 9 marzo 1950, n. 105

Estensione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia delle carceri, della razione viveri, in natura o in contanti, di cui, per l'art. 5 dei regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, godono i pari grado dell'Arma dei carabinieri.

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Testo in vigore dal:  31-3-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Agli ufficiali, ai sottufficiali, alle guardie scelte, alle guardie ed agli allievi del Corpo degli agenti di custodia, è concessa la somministrazione della razione viveri in natura o in contanti, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6.
Tale somministrazione sarà corrisposta dal 1 aprile 1949.
Con successivo provvedimento legislativo si provvederà alla corresponsione degli arretrati, ai sensi del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6.