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LEGGE 6 marzo 1950, n. 171

Autorizzazione della spesa di lire 3 miliardi e 800 milioni per l'esecuzione dei lavori di ripristino di danni causati dai nubifragi dell'ottobre 1949 nella Campania e nel Molise.

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Testo in vigore dal:  28-4-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la spesa di lire 3800 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavori pubblici per 1000 milioni nell'esercizio 1949-50, per 1400 milioni nell'esercizio 1950-51 e per 1400 milioni nell'esercizio 1951-52, per provvedere, in dipendenza delle alluvioni verificatesi nella Campania e nel Molise nell'ottobre 1949:
a) agli interventi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;
b) al ripristino dei danni alle opere pubbliche di conto dello Stato;
c) alle opere di sistemazione idraulica di cui al successivo art. 2;
d) alle opere di definitiva riparazione o ricostruzione di acquedotti, fognature e strade provinciali e comunali, salvo il parziale recupero a termini del successivo art. 4;
e) alla costruzione di ricoveri stabili da assegnare con le modalità di cui all'art. 2 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, alle persone meno abbienti rimaste senza tetto;
f) alla concessione di un contributo straordinario di lire 150 milioni a favore dell'A.N.A.S. (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali) per l'esecuzione dei lavori urgenti di riparazione delle strade statali;
g) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa, per la ricostruzione o riparazione, escluso ogni ampliamento, decorazione od abbellimento, di edifici pubblici o di uso pubblico, delle province e dei comuni, nonché di edifici destinati ad uso di culto o di beneficenza, che rientrino tra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 649;
h) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa, per la ricostruzione o riparazione di fabbricati urbani di proprietà privata, destinati a uso di abitazione, limitatamente alle opere indispensabili alla loro abitabilità.