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LEGGE 6 marzo 1950, n. 154

Convenzione con l'Istituto di credito agrario per la Sardegna per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari della Sardegna.

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Testo in vigore dal:  7-5-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

È approvata l'allegata convenzione stipulata, in rappresentanza del Governo, dal Ministro per le finanze con il rappresentante dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna addì 10 ottobre 1949, con la quale viene affidato all'Istituto di credito agrario per la Sardegna il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari della Sardegna.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo ti chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 1950

EINAUDI DE GASPERI - VANONI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI