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LEGGE 6 marzo 1950, n. 104

Abrogazione del regio decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 313, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1126 e del decreto luogotenenziale 21 ottobre 1915, n. 1558, sulla applicazione ai dipendenti civili e militari delle Amministrazioni dello Stato delle disposizioni concernenti il loro trattamento in conseguenza di infermità, lesioni o morte per eventi di servizio.

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Testo in vigore dal:  14-4-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Le disposizioni del regio decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 313, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1126, e quelle del decreto luogotenenziale 21 ottobre 1915, n. 1558, sono abrogate.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 1950

EINAUDI DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI