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LEGGE 23 febbraio 1950, n. 112

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere al comune di Roma mutui per l'esecuzione di opere pubbliche e sistemazione degli impianti e delle attrezzature della rete filotranviaria.

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Testo in vigore dal:  20-4-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Roma mutui fino all'ammontare di 5 miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche e per la sistemazione degli impianti e delle attrezzature della rete autofilotranviaria con ammortamento in trentacinque anni al saggio vigente alla data della concessione.