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LEGGE 23 febbraio 1950, n. 102

Disposizioni transitorie per esami di abilitazione alla libera docenza.

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Testo in vigore dal:  30-3-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Ministero della pubblica istruzione ha facoltà di indire una sessione di esami per l'abilitazione alla libera docenza con l'osservanza delle disposizioni degli articoli da 1 a 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 349, e di tutte le disposizioni già in vigore nella precedente sessione.
Per la partecipazione agli esami di cui al presente articolo gli aspiranti sono tenuti a versare all'Erario una tassa di lire 10.000.
La tassa per il conferimento dell'abilitazione è fissata nella misura di lire 6000, da versarsi all'Erario; quella per l'esercizio nella misura di lire 3000 da versarsi alle Università od Istituti superiori presso cui il libero docente intenda esercitate il suo insegnamento.