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LEGGE 20 febbraio 1950, n. 122

Norme per gli ufficiali che hanno frequentato il 15°, 16° e 17° corso superiore tecnico di artiglieria.

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Testo in vigore dal:  23-4-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


In deroga a quanto stabilito dall'art. 16 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, al servizio tecnico di artiglieria sono assegnati, con le norme e nei limiti di cui al successivo art. 4, anche i maggiori delle armi di fanteria, cavalleria e artiglieria che abbiano compiuto con successo il 15° e il 16° corso superiore tecnico di artiglieria, svoltisi, rispettivamente, durante gli anni 1941-42-43 e 1942-43.