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LEGGE 5 gennaio 1950, n. 9

Aumento del limite di valore stabilito dall'art. 2397 del Codice civile per la scelta dei componenti del Collegio sindacale.

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Testo in vigore dal:  17-2-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il limite di valore, stabilito dal secondo comma dell'art. 2397 del Codice civile, per la scelta dei componenti del Collegio sindacale tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, è elevato a cinquanta milioni di lire.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1950

EINAUDI DE GASPERI - GRASSI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI