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LEGGE 5 gennaio 1950, n. 8

Norme per il funzionamento degli uffici giudiziari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  3-2-1950 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Fino al 31 dicembre 1950 sono prorogati:
a) l'art. 2 del decreto legislativo 3 maggio 1945, n. 232;
b) l'art. 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 113, fermo restando per gli uditori destinati in reggenza il trattamento economico stabilito dall'art. 6, terzo comma, della legge 31 ottobre 1942, n. 1352;
c) l'art. 10, primo comma, della legge 31 ottobre 1942, n. 1352.