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LEGGE 5 gennaio 1950, n. 6

Compensi ai membri del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

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Testo in vigore dal:  28-1-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È attribuita una indennità mensile di lire 25.000 al presidente del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra e di lire 20.000 ai vice-presidenti del Comitato stesso.