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LEGGE 5 gennaio 1950, n. 44

Integrazione del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 222, del decreto legislativo 13 dicembre 1942, n. 1561 e del decreto legislativo 21 dicembre 1947, n. 1537, relativi all'indennità di alloggio ai personali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e pena.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  24-3-1950 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Nell'art. 2 del decreto legislativo 1 aprile 1947, numero 222, nell'art. 2 del decreto legislativo 13 dicembre 1947, n. 1591, e nell'art. 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1947, n. 1537, è aggiunto, dopo il primo comma, il seguente capoverso:
"L'indennità suddetta è conservata, limitatamente alla misura, di tre quarti, a favore del personale di cui ad comma precedente usufruente di alloggio in caserma, che, essendo stato trasferito, non abbia potuto condurre nella nuova sede la propria famiglia".