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LEGGE 5 gennaio 1950, n. 43

Norme sull'avanzamento dei tenenti di vascello, e gradi corrispondenti, della Marina militare reduci dalla prigionia di guerra o dall'internamento.

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Testo in vigore dal:  24-3-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per l'avanzamento al grado superiore degli ufficiali della Marina militare reduci dalla prigioni,% di guerra, dall'internamento o dal servizio prestato presso reparti partigiani, che all'atto della cattura o dell'internamento o dell'inizio dell'attività partigiana rivestivano il grado di tenente di vascello o grado corrispondente e che abbiano diritto alla ricostruzione della carriera ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 894, e successive modificazioni, si prescinde fino al 15 aprile 1950, dal requisito dell'imbarco, ove prescritto.

Art. 2.

Sino ai 15 aprile 1950, per i tenenti di vascello e gradi corrispondenti della Marina militare reduci dalla prigionia o dall'internamento o dal servizio prestato presso reparti partigiani, il periodo minimo dia imbarco prescritto dalle vigenti disposizioni è ridotto, agli effetti dell'avanzamento al grado superiore, di un periodo pari al tempo intercorrente fra la data della cattura o dell'internamento o dell'inizio dell'attività partigiana e quella della effettiva ripresa del servizio, se all'atto della cattura o dell'internamento o dell'inizio della attività partigiana essi rivestivano il grado sud.
Uguale trattamento è fatto, al fini dell'avanzamento a capitano di corvetta e gradi corrispondenti, ai tenenti di vascello e capitani della Marina militare che all'atto della cattura o dell'internamento o dell'inizio dell'attività partigiana rivestivano il grado di sottotenente di vascello o di tenente e che in sede di ricostruzione della carriera ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 894, e successive modificazioni, siano stati promossi al grado, superiore con anzianità assoluta di grado anteriore, alla data della cattura o dell'internamento o dell'inizio dell'attività partigiana.

Art. 3.

La presente legge ha effetto dal 1 aprile 1948.

La presente legge, munita dei sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1950

EINAUDI

DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA - CORBELLINI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI